Nuova misura di sostegno alle famiglie con figli minori

Nuova misura di sostegno alle famiglie con figli minori

Dal prossimo 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile presentare la domanda per la nuova misura di sostegno ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) di cui alla legge n. 153 del 1988.

I destinatari della misura sono:

  • lavoratori autonomi;
  • disoccupati;
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • titolari di pensione da lavoro autonomo;
  • nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.

L’assegno temporaneo sarà riconosciuto sulla base di requisiti di cittadinanza, residenza e domicilio con il figlio a carico e verrà erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE ). Sarà preso in considerazione l’ ISEE minorenni in corso di validità del genitore in cui risulti presente il minore.

La domanda potrà essere presentata, dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, attraverso i seguenti canali:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile al seguente indirizzo (https://servizi2.inps.it/servizi/sportelloauf) o dalla home page del sito con SPID, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e PIN (se rilasciato entro il 1° ottobre 2020);
  • Contact Center Integrato;
  • Patronati.

Per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021. Pertanto, non è necessario presentare la domanda nei primi giorni in cui il servizio sarà attivo e in cui potrebbe verificarsi un elevato afflusso di utenti.

Il pagamento dell’assegno avviene, di norma, al genitore richiedente con accredito su conto corrente, bonifico domiciliato, carta di pagamento con IBAN , libretto postale intestati al richiedente. Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente oppure divorziati con affido condiviso del minore, il pagamento è diviso al 50% tra i due genitori. In presenza di accordo tra i genitori separati o divorziati, il pagamento è effettuato all’unico genitore richiedente.

I percettori di Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare domanda, la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall’INPS sulla carta di pagamento RdC.

Per accedere al servizio clicca QUI.

 

Fonte dell'articolo:  https://www.inps.it/news/nuova-misura-di-sostegno-alle-famiglie-con-figli-minori

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